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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato).

  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi i e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

  2. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.