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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato).

  1. Il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».

  2. Il comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

  3. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
  4. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009».

ident. 4.02.