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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.93.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
3.93.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono, mandando in economia l'impegno corrispondente all'anticipazione stessa, assunto nel titolo III della spesa, utilizzare tale somma per radiare i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. In conseguenza degli effetti derivanti dalla presente disposizione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del Contratto di Anticipazione tra l'ente e la Cassa Depositi e Prestiti, l'ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'anticipazione, le somme occorrenti al rimborso della stessa.

ident. 3.94.