Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 573 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono introdotte le seguenti modificazioni:
1) alle parole: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico» sono sostituite le seguenti: «entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
2) alle parole: «qualora dimostrino dinanzi alla Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario» sono sostituite le seguenti: «qualora sia stato certificato nell'ultimo rendiconto approvato che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale»;
3) alle parole: «in pendenza del termine di trenta giorni» sono sostituite le seguenti: «in pendenza del termine di novanta giorni».