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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
3.9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-bis. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».

ident. 3.6.3.7.3.8.3.10.