Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire per una percentuale da definire ogni anno per tasse, tariffe e tributi locali, di servizi a domanda individuale, di canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e di ogni altro servizio a pagamento che il Comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali potranno utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che riterranno idonea agli scopi suddetti.
Conseguentemente, modificare il titolo dell'articolo come segue: Articolo 27 (Banche dei tempi e buoni locali).