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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.85.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
3.85.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  17-septies. Per lo stesso motivo, i crediti vantati dai Comuni di cui al comma precedente nei confronti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione di cui all'articolo 245 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e derivanti da pagamenti effettuati in conto residui passivi nell'anno di dichiarazione del dissesto sono integralmente riconosciuti, con decreto del Ministero dell'Interno, quali crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato al Comune a valere sui trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, di competenza del Comune, per l'esercizio relativo al bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito integralmente riconosciuto è gravato da vincolo di destinazione di cassa per il pagamento delle imprese creditrici dei Comuni medesimi, per forniture e lavori fatturati nei tre esercizi successivi a quello di dichiarazione del dissesto finanziario. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, sono esonerati dalla sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.