Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. A decorrere dall'anno 2014 le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate a:
a) discaricare i pagamenti eseguiti dai tesorieri su ordine della autorità giudiziaria alla data del 31 dicembre 2013 in attesa di regolarizzazione in quote annuali costanti nell'arco di un quinquennio;
b) effettuare, senza che rilevino ai fini del patto di stabilità interno, le operazioni di registrazione contabile delle compensazioni dei reciproci debiti e crediti nei confronti di società o enti gestori di servizi pubblici;
c) ripartire la copertura del disavanzo di amministrazione in quote pari al dieci per cento annuo.
4-ter. Le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio finanziario ancora da consuntivare alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono autorizzate a ridurre dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione la quota vincolata alle anticipazioni concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un importo pari a quello dei residui attivi eliminati nel medesimo esercizio finanziario.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter producono effetti anche ai fini del giudizio di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulle decisioni eventualmente adottate all'esito del suddetto giudizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge o della legge di conversione dello stesso.
Conseguentemente, nella Rubrica dopo le parole: Disposizioni per aggiungere le seguenti: le regioni e.