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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.83.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
3.83.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2014 le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate a:
   a) discaricare i pagamenti eseguiti dai tesorieri su ordine della autorità giudiziaria alla data del 31 dicembre 2013 in attesa di regolarizzazione in quote annuali costanti nell'arco di un quinquennio;
   b) effettuare le operazioni di registrazione contabile delle compensazioni dei reciproci debiti e crediti nei confronti di società o enti gestori di servizi pubblici, anche se avvenute negli esercizi finanziari precedenti;
   c) ripartire la copertura del disavanzo di amministrazione in quote pari al dieci per cento annuo.

  4-ter. Le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio finanziario ancora da consuntivare alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono autorizzate a ridurre dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione la quota vincolata alle anticipazioni concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un importo pari a quello dei residui attivi eliminati nel medesimo esercizio finanziario.
  4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter producono effetti anche ai fini del giudizio di cui all'articolo 1, comma 5, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulle decisioni eventualmente adottate all'esito del suddetto giudizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge o della legge di conversione dello stesso.

  Conseguentemente, nella Rubrica dopo le parole: Disposizioni per aggiungere le seguenti: le regioni e.