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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.54.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
3.54.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:
   «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
    1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
    2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
    1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
    2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;
   c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa rientranti negli interventi 03 e 05. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato;».

ident. 3.53.