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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.45.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
3.45.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con la legge 6 giugno 2013 n. 64, il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, inclusi i debiti fuori bilancio, di parte corrente, riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.
  L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni, iscrivendo il valore della anticipazione concessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 nella parte entrata del bilancio dell'ente al codice 5.03 e nella parte al codice intervento 3.01.03.03, e dall'anno successivo alla erogazione, imputando il valore dell'ammortamento delle rate trentennali e per gli interessi al competente intervento 06 della spesa corrente, alle specifiche annualità in forza di impegni iscritti nelle annualità dei bilanci pluriennali in cui ricade il rimborso».