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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.19.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
3.19.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:
  «573-bis. Per l'esercizio 2014, su richiesta degli enti locali, che abbiano presentato nel 2013 i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, la medesima può riesaminare un nuovo piano di riequilibrio rafforzato, da presentare entro novanta giorni dal diniego, giustificato da un miglioramento dell'avanzo di amministrazione, ovvero una riduzione del disavanzo, registrati nell'ultimo rendiconto approvato, che la medesima Sezione ritenga idonei per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario. Nelle more del riesame della Sezione regionale della Corte dei conti, la Corte dei conti provvede all'adozione delle misure correttive di cui al comma 6 dell'articolo 243-bis.».