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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.16.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2014  [ apri ]
3.16.(nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: «573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

  573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
  573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese.»
  b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»
    b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.»;
    c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   3-bis. Dopo l'articolo 243-quinquies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:
  «Art. 243-sexies. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
  2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.