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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.15.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
3.15.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:
  «573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto ex articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.».

ident. 3.14.3.16.3.18.