Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000.