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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.0100.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2014  [ apri ]
3.0100.
approvato

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo svalutazione crediti).

  1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

I Relatori