Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» è inserita la seguente: «provinciali».