Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 196, viene implementato con le risorse stanziate e non impiegate, ai sensi dell'articolo 25, comma 11-ter, ultimo capo verso, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con delibera Cipe n. 100/2006 del 29 marzo 2006, e quelle a valere sul fondo aree sottoutilizzate assegnate con delibera Cipe n. 62/2011 del 3 agosto 2011.»