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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
20.01.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure per la Regione Sardegna).

  1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato, di cui al presente comma, sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
  4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
  5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1o gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 aprile 2014, è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi al finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.
  7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dal soggetti finanziatori.
  8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche-economico-finanziarie e di bilancio» – programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122, che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio del ministri, n. 122, del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovra compensazioni dei danni subìti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.