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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
2.9.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) Dopo il comma 97 è inserito il seguente: 97-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.