Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: «dei terreni agricoli» aggiungere le seguenti: «, dei fabbricati rurali ad uso strumentale»;
b) dopo la lettera f) aggiungere il seguente:
f-bis) il comma 678 è soppresso;
Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:
2. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «0,3 punti percentuali» con le seguenti: «0,31 punti percentuali».