Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: «dei terreni agricoli» aggiungere le seguenti: «, dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dei fabbricati rurali ad uso abitativo»;
b) dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
f-bis) il comma 678 è soppresso;
f-ter) al comma 679 la lettera e) è soppressa.
Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:
2. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «0,3 punti percentuali» con le seguenti: «0,32 punti percentuali».