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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.8.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
2.8.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
  97-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.
  97-ter. All'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 le parole da: di una tariffa a periodici settimanali sono sostituite con le seguenti: di un servizio di spedizione dedicato, con accettazione e recapito in ciascun punto del territorio nazionale, garantito dal fornitore del servizio postale universale pro tempore incaricato, ad una tariffa postale agevolata di euro 0,04, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dal fornitore del servizio postale universale l'inoltro dei plichi ai destinatari con tempi uguali a quelli relativi alla distribuzione degli invii promozionali fissati dall'articolo 5, comma 10, della deliberazione 22 novembre 2001 del Ministro delle comunicazioni, per le spedizioni destinate al territorio nazionale, ed a quelli delle spedizioni del servizio economy fissati dall'articolo 6, comma 7, della medesima deliberazione, per le spedizioni destinate all'estero. La tariffa complessiva da corrispondere al fornitore dei servizio universale per la spedizione degli invii elettorali è pari ad euro 0,20 per ciascun invio destinato al territorio nazionale e ad euro 0,50 per ciascun invio destinato all'estero. La differenza tra la tariffa complessiva e la tariffa agevolata è corrisposta dallo Stato ed è liquidata annualmente al fornitore del servizio postale universale.
  97-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono abrogati i commi 6-bis e 6-ter.