Al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
e-bis) dopo il comma 661 sono inseriti i seguenti:
«661-bis. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.
661-ter. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma».