Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) il comma 661 è così sostituito:
«661. La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale.»