Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Dopo il comma 569 è aggiunto il seguente: 569-bis. Le società «in house» non possono deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, se non previa e motivata autorizzazione degli organi di amministrazione dell'ente controllante.