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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.37.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
2.37.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 568 è aggiunto il seguente:
  568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:
   a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è deliberato entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. In tal caso i dipendenti in forza alla data del presente decreto sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 della presente legge. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, la plusvalenza eventualmente generata in capo alla società controllante è esente da imposizione fiscale, la minusvalenza eventualmente generata può essere ripartita nei cinque esercizi successivi alla cessione;
   b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura di evidenza pubblica deliberata entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. La plusvalenza eventualmente generata è esente da imposizione fiscale; la minusvalenza eventualmente generata può essere ripartita nei cinque esercizi successivi alla cessione.