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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.35.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
2.35.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
   a-bis) al comma 563, primo periodo, le parole: in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale sono soppresse.
   a-ter) dopo il comma 568 è inserito il seguente:
  «568-bis. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei principi di cui al comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui si concludono i processi di cui ai commi precedenti, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da bandire al personale delle società in esubero che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni. Fermo restando il rispetto del limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché gli obblighi di contenimento delle spese di personale, alle riserve di cui al precedente periodo non si applicano le vigenti disposizioni limitative alle assunzioni a tempo indeterminato».