Dopo il comma, 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la tenuta delle entrate erariali derivanti dai prodotti da fumo e loro succedanei, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti, previste dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono ridotte dello 0,7 per cento. Dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».