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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.109.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
2.109.

  Aggiungere infine i seguenti commi:
  2. All'articolo 51 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  «2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco di Comune con popolazione sopra i 5.000 abitanti e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il limite dei mandati consecutivi è tre.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo o un quarto nel caso di Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».
  3. All'articolo 16, comma 17 del Decreto-Legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c), e d) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci Consiglieri e il numero massimo degli Assessori è stabilito in due;
   b) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici Consiglieri e il numero massimo di Assessori è stabilito in quattro».
  4. I Comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 3 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al titolo III, capo IV (Status degli amministratori locali), della parte prima del Testo Unico, al fine di assicurare invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.