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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
19.9.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
  2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 2-bis.