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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
19.1.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, con le seguenti: limitatamente ai territori in cui è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole,.
   e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei territori in cui la suddetta convenzione non è attiva, per i servizi di pulizia nelle scuole si provvede utilizzando il personale ATA inserito in graduatoria per le stesse mansioni, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo; conseguentemente, le risorse previste al periodo precedente del presente comma, destinate ai servizi esternalizzati, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente ATA impiegato.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 1o aprile 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato dalle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, è inserito, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole, da almeno 3 anni e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.
  1-ter. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014-15, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano triennale di assunzione di personale ATA, in concomitanza con il graduale scadere delle convenzioni con le ditte esterne, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA.
  1-quater. Le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.
  1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge n. 448 del 2001, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative».
  1-sexies. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico accantonati ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 22 giugno 2009, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, ad assumere a tempo indeterminato il personale con funzione di assistente amministrativo o tecnico. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai sensi del decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
  1-septies. I lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 66 del 20 aprile 2001, sono inseriti, a domanda, nelle corrispondenti graduatorie in ambito provinciale e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.