Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:
Art.19-bis.
(Coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana).
1. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» sono inserite le seguenti: «provinciali»;
b) dopo le parole «la legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono inserite le seguenti: «Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano».