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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
19.02.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
  1. All'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-ter1): euro 200»;
   b) dopo la II-ter è aggiunta la seguente: «II-ter1) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»

  2. Le disposizioni del presente articolo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 12 milioni a decorrere dal 2014 , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).