Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione, entro 6 mesi dall'adozione del Piano triennale, delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico ovvero che abbiano conseguito nell'anno 2013 un fatturato da prestazione di servizi a favore dell'amministrazione di Roma Capitale superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.