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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.