Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Articolo 14-bis.
(IFEL).
1. L'ANCI, per le proprie finalità istituzionali e per le attività di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 24, si avvale dell'IFEL (Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) di cui all'articolo 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, cui è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico e nell'ambito delle sue finalità e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la stessa IFEL può realizzare e sviluppare attività e servizi direttamente in cooperazione e per conto delle altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica.