Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. All'articolo 6 della legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 19, le parole da: “Ogni successiva” a: “regioni interessate” sono sostituite dalle seguenti: “Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la Regione Sardegna o con la Regione Siciliana, per quanto di rispettivo interesse. Le modificazioni o le integrazioni della convenzione inerenti ai collegamenti tra la Sicilia e le isole minori, sono approvate con decreto del Presidente della Regione Siciliana.”».
b) il comma 11 è abrogato.