Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Contributo straordinario).
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è erogato dall'esercizio finanziario di decorrenza dell'istituzione del nuovo comune.