Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Deposizioni in materia di imposta di registro).
1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo il numero 1 è inserito il seguente: « 1-bis) Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200».