Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«I sindaci, che non adempiono all'obbligo di cui al comma 1, non sono candidabili, per un periodo di cinque anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici».