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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
1.5.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,»;
   a-bis) al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse;.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.
  1-ter. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-bis sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 1-septies.
  1-quater. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
  1-quinquies. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-quater.
  1-sexies. Per il 2014, il termine di cui al comma 1-quater è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-quinquies è fissato al 31 luglio.
  1-septies. In deroga a quanto previsto nei commi da 1-bis a 1-sexies, gli enti di cui al comma 1-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con i criteri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies.
  1-octies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
  1-novies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, e degli obblighi di cui ai commi da 1-bis a 1-duodecies, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1-bis a 1-duodecies nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  1-decies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1-bis a 1-duodecies sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
  1-undecies. I soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1-bis a 1-decies, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
  1-duodecies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei commi da 1-bis a 1-undecies sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
  1-ter-decies. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1-bis a 1-duodecies.