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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
1.3.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) alla lettera b), capoverso comma 688, primo periodo, sopprimere le parole da: Il versamento della TASI fino a: in quanto compatibili e al quarto periodo sopprimere le parole: e della TASI e le parole: e alla TASI;
   c) alla lettera d), sopprimere le parole: e della TASI;
   d) sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) al comma 639, le parole: «di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella» sono sostituite dalle seguenti: «della»;
   d-ter) il comma 640 è abrogato;
    sostituire le lettere f), g) e h) con la seguente: f) i commi da 669 a 679 sono abrogati;
    dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
   h-bis) il comma 681 è abrogato;
   h-ter) al comma 682 la lettera b) è soppressa;
   h-quater) al comma 683 le parole da: «e le aliquote della TASI» fino a: «destinazione degli immobili» sono soppresse;
   h-quinquies) il comma 687 è abrogato;
   h-sexies) al comma 688 le parole: «e della TASI» e le parole: «e alla TASI» sono soppresse;
   h-septies) al comma 730 le parole: «e dell'istituzione della TASI» sono soppresse;
   h-octies) il comma 731 è abrogato;

   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.
  6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento».

  2. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1000 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2014 una quota non inferiore a 1000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  4. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, apporre le seguenti modifiche:
   a) al comma 24 dopo la parola «discarica» sono aggiunte le seguenti: «e l'incenerimento»;
   b) al comma 25 dopo la parola: «discarica» sono aggiunte le seguenti: «l'incenerimento anche con recupero energetico»;
   c) al comma 26 dopo le parole: «stoccaggio definitivo» sono aggiunte le seguenti: «o il gestore dell'impianto di incenerimento»;
   d) il comma 27 è sostituito dal seguente:
  «27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province; una quota del 50 per cento spetta allo Stato. Il gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province e allo Stato, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime seconde, la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse e’ disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.»;
   e) al comma 28 dopo le parole: «conferiti in discarica» sono aggiunte le seguenti: «o avviati all'incenerimento»;
   f) il comma 29 è sostituito dal seguente:
  «29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica o agli impianti di incenerimento:
   a) in misura non inferiore ad euro 5 e non superiore ad euro 15 per i rifiuti inerti;
   b) in misura non inferiore ad euro 10 e non superiore ad euro 50 per i rifiuti solidi diversi di cui alla lettera precedente.

  In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in tonnellate, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   g) il comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
  «30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia, nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, nonché ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996.»;
   h) al comma 31 dopo le parole: «di conferimento in discarica» sono aggiunte le seguenti: «presso impianti di incenerimento» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1000 a euro 5000»;
   i) al comma 32 dopo le parole: «deposito incontrollato di rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «o effettua qualunque attività di gestione di rifiuti non autorizzata»;
   l) il comma 40 è abrogato;

  5. Al comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica» sono sostituite dalle seguenti: «cento per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica o avviati agli impianti di incenerimento».