Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) il comma 661 è sostituito dal seguente: «661. Per la parte variabile il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero previa comunicazione da inoltrare all'Ente impositore entro il 30 giugno di ogni anno».