Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l'articolo 1, commi da 692 a 701, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».