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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.37.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
3.37.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio»;
   b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.
  9-quater. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati che redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.
  9-quinquies. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124».

ident. 3.35.3.36.