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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.206. in Assemblea riferita al C. 2162-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/04/2014  [ apri ]
3.206.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:
  «9-ter. I comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità nel triennio 2011-2013 e non abbiano fatto ricorso, nel medesimo periodo, ad anticipazioni di tesoreria possono utilizzare, per l'anno 2014, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga ai vincoli di cui al comma 2, nel limite di importo complessivo di 100 milioni di euro, da utilizzare per le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto dell'importo di cui al periodo precedente tra i comuni interessati.»
  4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4-ter, pari a 100 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.