stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.201. in Assemblea riferita al C. 2162-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/04/2014  [ apri ]
5.201.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
  «e) operazioni finanziarie realizzate dalle pubbliche amministrazioni, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato, dell'ammontare complessivo delle somme coinvolte e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento, il tasso di interesse effettivamente applicato, la durata del contratto.»
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione o di pubblicazione parziale, al vertice politico dell'amministrazione ad ai dirigenti responsabili del relativo procedimento amministrativo, è ridotto di un terzo, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il vertice politico dell'amministrazione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».