Proposta emendativa 4.1. in II Commissione in sede referente
riferita al C.
2150
4.1.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/02/2015
mostra
nascondi
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/02/2015
mostra
nascondi
4.1.
(nuova formulazione)
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2015
mostra
nascondi
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2015
[
apri
]
4.1.(nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/02/2015
[
apri
]
4.1.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo con le seguenti: La sospensione della prescrizione si applica ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/02/2015
[
apri
]
4.1.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo con le seguenti: La sospensione della prescrizione si applica ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.