Proposta emendativa 4.02. in II Commissione in sede referente
riferita al C.
2150
4.02.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/02/2015
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pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/02/2015
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4.02.
(nuova formulazione)
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2015
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Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2015
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4.02.(nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/02/2015
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4.02.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/02/2015
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]
4.02.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.